Le carte dell’inchiesta “tabula rasa”
Nell’ordinanza Tabula Rasa gli organi inquirenti spiegano molto dettagliatamente quello che le indagini svolte hanno poi messo in evidenza: cioè che Benevento non sia più “l’ISOLA FELICE” che molti credevano. L’organizzazione malavitosa di tutta la famiglia Sparandeo gestisce gli “affari” con metodo mafioso destando in città un notevole allarme sociale.
Questo è provocato da una serie di atti intimidatori, verso imprenditori e commercianti che diffondono un sentimento di assoggettamento nelle vittime, istaurando un clima pesante di omertà e di paura sottaciuta. Le indagini hanno confermato l’esistenza di un’associazione di stampo camorristico evidenziando poi i rapporto con altri clan sia operanti nelle zone limitrofe che quelli di altre Province.
Dalle analisi successive alle indagini si è cosi delineato il quadro:
Controllo del territorio: dalle conversazioni intercettate emerge che tutta la Provincia di Bene-vento – con lo sforamento saltuario anche in altre Province- è interessata dall’attività illecita degli associati. Il controllo del territorio è una costante attuata dagli affiliati e direttamente dagli stessi capi dell’organizzazione i quali si attivano affinché il territorio da loro utilizzato per il perseguimento dei fini illeciti non venga occupato da altri estranee al sodalizio e, laddove ciò avviene, sono quanto mai veloci nella riconquista del territorio anche con l’utilizzo dell’uso della forza.
La forza d’intimidazione: i componenti dell’organizzazione si avvalgono della forza d’intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva. Forza di intimidazione che, come è noto, può esplicarsi nei modi più disparati: sia limitandosi a sfruttare la carica di pressione già conseguita dal sodalizio, ma anche ponendo in essere nuovi atti di violenza e minaccia. Il sodalizio non ha necessità di utilizzare sempre atti di violenza o minaccia o di intimidazione risultando già pervenuto al superamento della soglia minima che consente di utilizzare la forza intimidatrice soltanto sulla base del vincolo e del suo manifestarsi in quanto tale all’esterno.
L’omertà interna ed esterna: tale elemento costitutivo del reato di cui all’art. 416 bis codice penale viene in evidenza laddove si riscontra che gli imprenditori, che la Polizia Giudiziaria è riuscita ad identificare come vittime delle attività estorsive hanno cercato di negare ogni attività delittuosa posta in essere ai loro danni, riferendo espressamente alcuni di temere le possibili ritorsioni da parte dei componenti del sodalizio criminoso.
FELICE PRESTA